Art. 7.
(Infrazioni).

      1. Agli effetti della presente legge, le infrazioni si dividono in lievi, gravi e molto gravi.
      2. Sono infrazioni lievi:

          a) la mancata iscrizione del cane nel Registro comunale di cui all'articolo 5, comma 1;

          b) la mancata segnalazione della presenza di un cane potenzialmente pericoloso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c).

      3. Sono infrazioni gravi:

          a) la violazione delle norme di sicurezza stabilite all'articolo 4, comma 4;

          b) la violazione dell'obbligo di assicurazione in caso di danni provocati dal cane, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f);

          c) realizzare attività di addestramento senza la previa iscrizione nel Registro

 

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ufficiale regionale, di cui all'articolo 5, comma 4;

          d) condurre il cane potenzialmente pericoloso in violazione delle prescrizioni previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;

          e) affidare un cane potenzialmente pericoloso a un minore o a persona non autorizzata o giudizialmente privata della capacità di detenzione;

          f) non garantire all'animale condizioni di vita adeguate.

      4. Sono infrazioni molto gravi:

          a) realizzare attività di addestramento all'attacco in violazione di quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3;

          b) esercitare le attività di cui all'articolo 5, comma 5, senza i requisiti ivi previsti;

          c) lasciare libero, senza guinzaglio e museruola, un cane potenzialmente pericoloso in luogo pubblico o aperto al pubblico o su un mezzo di trasporto pubblico;

          d) commettere un reato utilizzando un cane potenzialmente pericoloso.